IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del  fascicolo  per  il dibattimento formato nel
 procedimento penale n. 348/90 r.g.n.r. a carico di Cutolo Sergio;
    Visto  il  provvedimento  preso  all'udienza dibattimentale del 29
 ottobre 1990, con cui veniva dichiarata la nullita'  del  decreto  di
 citazione  a giudizio e disposto l'invio degli atti al g.i.p. in sede
 per "l'irregolare notifica del  decreto  di  citazione  all'imputato,
 nonche' l'omessa notifica alla parte lesa Manago' Renato";
    Visto  il  proprio  provvedimento in data 30 ottobre 1990, con cui
 gli atti venivano restituiti alla locale  sezione  penale  segnalando
 l'insussistenza  della  dichiarata  nullita'  del decreto di rinvio a
 giudizio e la necessita' che ai vizi di  notificazione  del  medesimo
 dovesse provvedere il giudice del dibattimento;
    Visto  il  provvedimento  in  data 27 novembre 1990 del presidente
 della sezione penale, con cui gli atti venivano nuovamente  trasmessi
 a quest'ufficio;
                          RILEVATO E RITENUTO
      che,   nella   specie,  appare  evidente  l'insussistenza  della
 dichiarata nullita' del decreto di  rinvio  a  giudizio  in  data  17
 luglio  1990,  trattandosi,  come  gia'  evidenziato  nel  menzionato
 provvedimento di questo giudice del  30  ottobre  1990,  soltanto  di
 asserita  nullita'  della  notifica all'imputato (in realta', risulta
 attualmente che il decreto venne regolarmente notificato all'imputato
 mediante  deposito  presso  la  casa  comunale)  e di omissione della
 notifica alla persona offesa.
      che  a  tali  vizi  della  notificazione del decreto di rinvio a
 giudizio doveva  provvedere  il  giudice  del  dibattimento,  per  le
 ragioni  sinteticamente  indicate nel piu' volte citato provvedimento
 30 ottobre 1990 di questo Giudice;
      che,  allo  stato,  si  e'  sicuramente in presenza di una stasi
 processuale nella sostanza equiparabile a quelle situazioni  previste
 dall'art.  28,  secondo  comma, primo inciso, del codice di procedura
 penale 1988, che possono dar luogo a conflitto di  competenza  ("casi
 analoghi a quelli previsti dal primo comma");
      che,  tuttavia,  per  l'espresso  disposto  dal  secondo  inciso
 dell'art. 28 cpv, del codice di procedura penale, dovrebbe  prevalere
 la  decisione  del  giudice del dibattimento e, quindi, questo g.i.p.
 dovrebbe  rinnovare  il  decreto  di  rinvio  a  giudizio  dichiarato
 (erroneamente) nullo e, percio', rimettere in moto tutta la procedura
 prevista dagli articoli  418  e  seguenti  del  codice  di  procedura
 penale,   con   evidente   inutile  dispendio  di  attivita'  proprie
 (fissazione  e  conduzione  dell'udienza  preliminare)  del  pubblico
 ministero    (partecipazione   all'udienza   preliminare)   e   della
 cancelleria (avvisi di rito, redazione del verbale di udienza ecc.);
      che  l'art.  28,  secondo  comma,  secondo inciso, del codice di
 procedura penale ha introdotto una norma che, oltre ad essere foriera
 di possibili enormi danni per la celerita' e snellezza del nuovo rito
 processuale (si  pensi,  per  esempio,  all'ipotesi,  tutt'altro  che
 peregrina, di una macroscopica erronea declaratoria di nullita' in un
 processo con numerosi imputati), e' probabilmente  in  contrasto  con
 l'art.  101,  secondo  comma,  della Carta costituzionale ("I giudici
 sono soggetti soltanto alla legge"), essendo di tutta  evidenza  che,
 in  situazioni  come  quella  in esame, il g.i.p., in ossequio a tale
 norma,  verrebbe  sostanzialmente  "costretto"  a  porre  in   essere
 un'attivita'  processuale  al  di fuori di ogni previsione di legge e
 soltanto in forza di un  erroneo  provvedimento  di  altra  a.g.,  di
 fronte   al   quale  non  potrebbe  far  valere  qualsivoglia  giusta
 controdeduzione;
      che la questione di legittimita' costituzionale della menzionata
 norma, oltre ad apparire non manifestamente infondata,  e'  rilevante
 nel    processo   de   quo,   in   quanto,   una   volta   dichiarata
 l'incostituzionalita' della norma  stessa,  la  situazione  di  stasi
 processuale  sopra  descritta  potrebbe  trovare  corretta  soluzione
 mediante la procedura del conflitto di  competenza,  in  applicazione
 della  regola  generale  contenuta nell'art. 28, secondo comma, primo
 inciso, del codice di procedura penale 1988 ("casi analoghi");