IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del fascicolo per il dibattimento formato nel procedimento penale n. 348/90 r.g.n.r. a carico di Cutolo Sergio; Visto il provvedimento preso all'udienza dibattimentale del 29 ottobre 1990, con cui veniva dichiarata la nullita' del decreto di citazione a giudizio e disposto l'invio degli atti al g.i.p. in sede per "l'irregolare notifica del decreto di citazione all'imputato, nonche' l'omessa notifica alla parte lesa Manago' Renato"; Visto il proprio provvedimento in data 30 ottobre 1990, con cui gli atti venivano restituiti alla locale sezione penale segnalando l'insussistenza della dichiarata nullita' del decreto di rinvio a giudizio e la necessita' che ai vizi di notificazione del medesimo dovesse provvedere il giudice del dibattimento; Visto il provvedimento in data 27 novembre 1990 del presidente della sezione penale, con cui gli atti venivano nuovamente trasmessi a quest'ufficio; RILEVATO E RITENUTO che, nella specie, appare evidente l'insussistenza della dichiarata nullita' del decreto di rinvio a giudizio in data 17 luglio 1990, trattandosi, come gia' evidenziato nel menzionato provvedimento di questo giudice del 30 ottobre 1990, soltanto di asserita nullita' della notifica all'imputato (in realta', risulta attualmente che il decreto venne regolarmente notificato all'imputato mediante deposito presso la casa comunale) e di omissione della notifica alla persona offesa. che a tali vizi della notificazione del decreto di rinvio a giudizio doveva provvedere il giudice del dibattimento, per le ragioni sinteticamente indicate nel piu' volte citato provvedimento 30 ottobre 1990 di questo Giudice; che, allo stato, si e' sicuramente in presenza di una stasi processuale nella sostanza equiparabile a quelle situazioni previste dall'art. 28, secondo comma, primo inciso, del codice di procedura penale 1988, che possono dar luogo a conflitto di competenza ("casi analoghi a quelli previsti dal primo comma"); che, tuttavia, per l'espresso disposto dal secondo inciso dell'art. 28 cpv, del codice di procedura penale, dovrebbe prevalere la decisione del giudice del dibattimento e, quindi, questo g.i.p. dovrebbe rinnovare il decreto di rinvio a giudizio dichiarato (erroneamente) nullo e, percio', rimettere in moto tutta la procedura prevista dagli articoli 418 e seguenti del codice di procedura penale, con evidente inutile dispendio di attivita' proprie (fissazione e conduzione dell'udienza preliminare) del pubblico ministero (partecipazione all'udienza preliminare) e della cancelleria (avvisi di rito, redazione del verbale di udienza ecc.); che l'art. 28, secondo comma, secondo inciso, del codice di procedura penale ha introdotto una norma che, oltre ad essere foriera di possibili enormi danni per la celerita' e snellezza del nuovo rito processuale (si pensi, per esempio, all'ipotesi, tutt'altro che peregrina, di una macroscopica erronea declaratoria di nullita' in un processo con numerosi imputati), e' probabilmente in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Carta costituzionale ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge"), essendo di tutta evidenza che, in situazioni come quella in esame, il g.i.p., in ossequio a tale norma, verrebbe sostanzialmente "costretto" a porre in essere un'attivita' processuale al di fuori di ogni previsione di legge e soltanto in forza di un erroneo provvedimento di altra a.g., di fronte al quale non potrebbe far valere qualsivoglia giusta controdeduzione; che la questione di legittimita' costituzionale della menzionata norma, oltre ad apparire non manifestamente infondata, e' rilevante nel processo de quo, in quanto, una volta dichiarata l'incostituzionalita' della norma stessa, la situazione di stasi processuale sopra descritta potrebbe trovare corretta soluzione mediante la procedura del conflitto di competenza, in applicazione della regola generale contenuta nell'art. 28, secondo comma, primo inciso, del codice di procedura penale 1988 ("casi analoghi");